Normativa di riferimento
- D.L. n. 36/2022
- Legge 79 del 29 giugno 2022, che ha modificato il DLgs. n. 59 del 13 aprile 2017
- Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017
- DPCM del 4 agosto 2023
il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è così articolato:
- percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU; concorso pubblico nazionale;
- periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Percorsi
Sono previsti diversi tipi di percorsi abilitanti, differenziati sulla base dei requisiti di accesso:
- 60 CFU per coloro di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017
- 36 CFU ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, per i soggetti che accedono al concorso con il possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
- 30 CFU per coloro di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 20 per coloro di cui all’art.18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017 per coloro di cui all’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017
Chi può accedere ai corsi
- i laureati in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando.
La coerenza del titolo di accesso alla classe di concorso di interesse può essere verificata sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consultando il D.P.R. 19/2016 e il D.M. 259/2017.
- gli iscritti a un corso magistrale o a ciclo unico (purché, in quest’ultimo caso, abbiano già sostenuto esami pari a 180 CFU)
- i possessori di un diploma Insegnante Tecnico Pratico – ITP (con le limitazioni temporali indicate nella normativa)
Frequenza
Come previsto dall’art. 7 comma 7 del DPCM del 4 agosto 2023 per accedere alla prova finale sarà necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni AF.
Come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii e, in particolare, dell’articolo 18-bis, comma 6-bis, esclusivamente per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025: i percorsi universitari di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50% del totale.
Riconoscimento CFU
Possono essere riconosciuti CFU e CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici nonché i 24 CFU o CFA in base a quanto definito dall’art. 8 e dall’allegato B del DPCM del 4 agosto 2023 “Linee Guida per il riconoscimento dei crediti”.