I titoli di accesso all’insegnamento costituiscono il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i titoli di accesso all’insegnamento permettono l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all’insegnamento);
- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento).
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
- Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017 ;
- Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017 .
PERSONALE EDUCATIVO
(per Convitti ed Educandati)
- Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale
- Laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2)
- Laurea triennale in Scienze dell’educazione L-19
- Laurea in Scienze pedagogiche
- Laurea Vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, LS/65 e LM/57
- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002
Note
- In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
- Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.
- I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
- Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.
Esempio:
Codice Classe di concorso |
Denominazione |
Titoli di accesso |
NOTE |
A-54
ex 61/A |
Storia dell’arte |
LS 4-Architettura e ingegneria edile (5) |
(5) Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 in LART/01 o 02, 12 in L-ART/01 o 02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19 |
Con LS-4 si può accedere alla classe A-54 in uno dei seguenti modi:
a) un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD LART/01 e LART/02
+ un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/13, ICAR/18, ICAR 19;
b) 24 CFU in LART/01;
c) 24 CFU in LART/02.
N.B.: non è obbligatorio conseguire CFU nel settore ICAR |